Obiettivi
Il decreto direttoriale del 6 agosto 2024 stabilisce l'apertura della Piattaforma Informatica per le comunicazioni preventive per la prenotazione del credito d'imposta "Transizione 5.0" e le comunicazioni di conferma degli ordini con acconto del 20%, a partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024. Le comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico nella sezione "Transizione 5.0" del sito del GSE, accessibile con SPID. Le modalità attuative del nuovo credito d'imposta sono definite nel decreto interministeriale del 24 luglio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2024.
Beneficiari
Tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti possono beneficiare del credito, senza distinzione di forma giuridica, settore economico, dimensione o regime fiscale di determinazione del reddito.
Spese ammissibili
Sono ammissibili al beneficio i nuovi investimenti realizzati negli anni 2024 e 2025 in strutture produttive situate nel territorio nazionale, nell'ambito di progetti di innovazione finalizzati alla riduzione dei consumi energetici. I progetti devono essere avviati a partire dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 , e riguardare investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'attività d'impresa, come specificato negli allegati A e B di Industria 4.0.
Tali investimenti devono garantire una riduzione complessiva dei consumi energetici della struttura produttiva, pari ad almeno il 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento di almeno il 5%.
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende il momento in cui viene assunto il primo impegno giuridicamente vincolante per ordinare i beni oggetto di investimento, oppure qualsiasi altro impegno che renda l'investimento irreversibile, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
Rientrano tra i beni elencati nell'allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se specificatamente previsti dal progetto di innovazione, anche i seguenti:
a) software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'ottimizzazione degli impianti , che permettono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, oppure introducono meccanismi di efficienza energetica tramite la raccolta e l'elaborazione di dati, inclusi quelli provenienti da sensori IoT di campo ( Energy Dashboarding )
b) software per la gestione aziendale, se acquistati insieme ai software, sistemi o piattaforme descritti alla lettera a.
Nell’ambito degli investimenti previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera a), sono agevolabili le spese relative a impianti localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva, oppure su particelle diverse, purché siano connessi alla rete elettrica attraverso punti di prelievo ( POD ) esistenti e riferibili alla stessa struttura produttiva.
Le spese agevolabili includono:
Agevolazioni
L'agevolazione prevede un credito d'imposta con un'aliquota variabile, determinata in base alla riduzione dei consumi ottenuta a livello di struttura produttiva o di processo. Il calcolo del credito d'imposta avviene a "scaglioni".
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per soddisfare l'obbligo di certificazione previsto al comma 11 sono riconosciute come aumento del credito d’imposta, fino a un massimo di 10.000 euro, rispettando comunque il limite massimo stabilito.
Per le imprese che non sono obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute come aumento del credito d’imposta, fino a un massimo di 5.000 euro, sempre nel rispetto del limite massimo previsto.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire da cinque giorni dopo la trasmissione regolare dell'elenco delle imprese beneficiarie all’Agenzia delle Entrate da parte di GSE, entro il 31 dicembre 2025 , tramite la presentazione del modello F24.
L'importo non ancora utilizzato entro tale data può essere riportato agli anni successivi e utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.
Modalita di presentazione
Il decreto direttoriale del 6 agosto 2024 stabilisce l'apertura della Piattaforma Informatica per le comunicazioni preventive per la prenotazione del credito d'imposta "Transizione 5.0" e le comunicazioni di conferma degli ordini con acconto del 20%, a partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024.
Le comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico nella sezione "Transizione 5.0" del sito del GSE, accessibile con SPID.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire da cinque giorni dopo la trasmissione regolare dell'elenco delle imprese beneficiarie all’Agenzia delle Entrate da parte di GSE, entro il 31 dicembre 2025 , tramite la presentazione del modello F24.
L'importo non ancora utilizzato entro tale data può essere riportato agli anni successivi e utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.